Vi sono aggiornamenti in merito ai coefficienti di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto per il periodo 2017-aprile 2024. Le regole.
Cambiano le regole di calcolo riguardanti il Trattamento di Fine Rapporto per effetto dell’applicazione, relativamente al periodo compreso tra il 2017 ed aprile 2024, dei coefficienti di rivalutazione. Si tratta di una novità importante e che è bene conoscere, in quanto comporta tutta una serie di variazioni in merito al calcolo ma anche alla tassazione del cosiddetto TFR.
Prima di entrare nel merito ricordiamo di che cosa si tratta e come viene strutturato nel corso della carriera lavorativa: introdotto nel 1982 dalla legge numero 297 come aggiornamento della precedente indennità di anzianità, rappresenta un diritto che ogni prestatore ha in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal tipo di contratto di assunzione.
La natura del Tfr è retributiva differita e previdenziale in quanto lo si costituisce con accantonamento di quote di retribuzione mese dopo mese, andando ad assicurare un sostegno economico al lavoratore. Inizialmente per il tempo necessario a trovare una nuova occupazione e successivamente ne è stata inserita la funzione previdenziale. In ogni caso viene conferito al termine del rapporto, quando la prestazione verrà liquidata in un’unica quota. Ricordiamo anche che il diritto a ricevere il Trattamento di fine rapporto si prescrive in cinque anni.
Fatta questa importante premessa, concentriamoci sul coefficiente di rivalutazione del Tfr riguardante il mese di aprile 2024 relativamente alle quote accantonate nel mese di dicembre 2023: esso è pari a 0,752313. E fa seguito al leggero ribasso, su marzo, dell’indice dei prezzi al consumo comunicato dall’Istat rispetto ai valori presi come riferimento e relativi al 2015 (119,3 punti). Detto ciò ricordiamo come viene calcolato il TFR.
A meno di differenti indicazioni sul contratto collettivo lo si ottiene sommando, per ogni anno di lavoro, una quota equivalente che non risulti superiore al valore della retribuzione annua dividendola per 13,5. La quota in questione deve comprendere tutte le somme che vengono corrisposte “in dipendenza del rapporto lavorativo” e a titolo non occasionale con la sola esclusione dei rimborsi spese. Poi annualmente andrà rivalutato ad un tasso costituito dalla misura fissa dell’1,5% e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo stabilito dall’Istat. La rivalutazione finale avviene usando il coefficiente in vigore alla data di cessazione del rapporto applicando al totale il 17% di imposta sostitutiva.
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