Si avvicina la scadenza dell’IMU, a dicembre 2024 si versa anche per terreni agricoli di questa tipologia.
L’Imposta municipale propria (IMU) è una tassazione locale che si versa su fabbricati (con esclusione delle prime case non di lusso, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli. In quest’ultimo caso sono tenuti a versare questa tassazione di tipo patrimoniale i proprietari echi gode di un diritto reale sul terreno (usufrutto, enfiteusi, uso, eccetera).
Il calendario di pagamento per i terreni agricoli è identico a quello dei fabbricati la prima rata di acconto si versa il 16 giugno, mentre la seconda di saldo è prevista per il 16 dicembre. Nella prima rata trova applicazione l’aliquota indicate l’anno precedente, per la seconda invece di utilizzano le aliquote decise dal Comune con delibera emanata entro il 28 ottobre.
Terreni agricoli, quelli coinvolti dalla tassazione
Per i terreni agricoli quindi valgono regole simili a quelle dei fabbricati e delle aree fabbricabili. Il pagamento è connesso al possesso del bene, quindi a versare la tassa sono obbligati proprietari, i titolari di altri diritti reali, i concessionari (per le aree demaniali) e il locatario per i contratti di leasing. Vi sono però delle eccezione per i terreni agricoli.
Sono esenti i terreni di agricoltori diretti e imprenditori agricoli professionali, i terreni di isole minori, i terreni destinati ad attività pastorali e agricole di proprietà collettiva e indivisibile, le aree di collina e montagna secondo i criteri di legge. Ma occorre fare attenzione per le aree di collina e di montagna ci sono Comuni in cui le esenzioni non si applicano su tutti i terreni.
Questi Comuni sono quelli valutati dal ministero dell’Economia e delle Finanze con parzialmente delimitato. È l’amministrazione locale a indicare quali sono le zone dove non si paga l’IMU. Un altro chiarimento importante riguarda gli orti e i terreni incolti. Secondo la Cassazione sono potenzialmente destinati all’uso agricolo, quindi soggetti al pagamento dell’IMU.
Quindi nelle aree di collina e montagna indicate dalla legge, orti e terreni incolti non pagano l’IMU, mentre nelle zone di pianura l’esenzione vale solo per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali. Infine un’ultima precisazione non pagano l’IMU i terreni diversi dalla aree fabbricabili sui quali sono svolte attività agricole non imprenditoriali.
Si tratta di quei piccoli appezzamenti di terreno coltivati in maniera occasionale e senza particolari aspetti organizzativi. Negli altri casi i possessori e i proprietari devono versare la rata di dicembre per evitare sanzioni di tipo amministrativo di rilievo.