Che cosa succede in caso di morte del conduttore dell’appartamento, la legge prevede questa importante possibilità.
Al momento della scomparsa di una persona cara, i familiari si vedono costretti ad affrontare non soltanto il lutto per la perdita, ma una serie di incombenze e pratiche di ordine amministrativo e fiscale. Sono procedure che vanno concluse per evitare problemi successivamente. Basta pensare per esempio alla dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate o alle pratiche con la banca dove il defunto conservava il suo conto corrente.
Anche per la casa o l’appartamento in affitto ci sono delle conseguenze dopo la morte del locatario. La norma infatti indica delle precise possibilità in base alla formazione del nucleo familiare e alla sua posizione anagrafica. Vediamo allora cosa occorre sapere in un caso del genere.
Immobile in affitto, muore il locatario cosa succede
Diamo subito un’informazione di primaria importanza per i familiari più stretti di una persona defunta che viveva in una casa in affitto. Secondo la legge in caso di morte del conduttore subentrano nel contratto di locazione il coniuge, i figli, i parenti e affini conviventi con il defunto al momento della sua morte.
Dunque la convivenza è il requisito essenziale per subentrare nel contratto della persona scomparsa. Tuttavia la regola è derogabile dalle parti, cioè è possibile che il contratto escluda esplicitamente questa possibilità. In tal caso il subentro non è più possibile. La convivenza è una condizione definita dalla giurisprudenza per evitare problemi nel momento del subentro eventuale.
Infatti è stabilito che sia abituale e stabile con la persona venuta a mancare. Non è sufficiente che la convivenza sia saltuaria e occasionale, per esempio come può essere se il figlio risiede in un altro luogo e di tanto in tanto si ferma a dormire dal genitore. In una situazione del genere non si può parlare di convivenza abituale e stabile. Insomma un figlio che non convive con il proprio genitore non ha diritto a subentrare nel contratto di locazione.
Se non ci sono conviventi, l’affitto si conclude e la casa deve tornare nella piena disponibilità del proprietario. I familiari dello scomparso sono tenuti a riconsegnare le chiavi dell’appartamento e a sgomberare tutti gli oggetti della persona venuta a mancare. Inoltre devono pagare eventuali arretrati del canone di locazione o delle spese del condominio (questo obbligo vale solo per coloro che accettano l’eredità), con una responsabilità pro quota, cioè nei limiti di quanto ricevuto in eredità.