Casa in affitto: sai che la legge prevede questo se muore l’affittuario?

Che cosa succede in caso di morte del conduttore dell’appartamento, la legge prevede questa importante possibilità.

Al momento della scomparsa di una persona cara, i familiari si vedono costretti ad affrontare non soltanto il lutto per la perdita, ma una serie di incombenze e pratiche di ordine amministrativo e fiscale. Sono procedure che vanno concluse per evitare problemi successivamente. Basta pensare per esempio alla dichiarazione di successione all’Agenzia delle Entrate o alle pratiche con la banca dove il defunto conservava il suo conto corrente.

coppia e persona a letto
Casa in affitto: sai che la legge prevede questo se muore l’affittuario? – lavocetorino.it

Anche per la casa o l’appartamento in affitto ci sono delle conseguenze dopo la morte del locatario. La norma infatti indica delle precise possibilità in base alla formazione del nucleo familiare e alla sua  posizione anagrafica. Vediamo allora cosa occorre sapere in un caso del genere.

Immobile in affitto, muore il locatario cosa succede

Diamo subito un’informazione di primaria importanza per i familiari più stretti di una persona defunta che viveva in una casa in affitto. Secondo la legge in caso di morte del conduttore subentrano nel contratto di locazione il coniuge, i figli, i parenti e affini conviventi con il defunto al momento della sua morte.

Dunque la convivenza è il requisito essenziale per subentrare nel contratto della persona scomparsa. Tuttavia la regola è derogabile dalle parti, cioè è possibile che il contratto escluda esplicitamente questa possibilità. In tal caso il subentro non è più possibile. La convivenza è una condizione definita dalla giurisprudenza per evitare problemi nel momento del subentro eventuale.

consegna chiavi tra persone
Immobile in affitto, muore il locatario cosa succede – lavocetorino.it

Infatti è stabilito che sia abituale e stabile con la persona venuta a mancare. Non è sufficiente che la convivenza sia saltuaria e occasionale, per esempio come può essere se il figlio risiede in un altro  luogo e di tanto in tanto si ferma a dormire dal genitore. In una situazione del genere non si può parlare di convivenza abituale e stabile. Insomma un figlio che non convive con il proprio genitore non ha diritto a subentrare nel contratto di locazione.

Se non ci sono conviventi, l’affitto si conclude e la casa deve tornare nella piena disponibilità del proprietario. I familiari dello scomparso sono tenuti a riconsegnare le chiavi dell’appartamento e a sgomberare tutti gli oggetti della persona venuta a mancare. Inoltre devono pagare eventuali arretrati del canone di locazione o delle spese del condominio (questo obbligo vale solo per coloro che accettano l’eredità), con una responsabilità pro quota, cioè nei limiti di quanto ricevuto in eredità.

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